Tropea: dibattito su ordinanza del sindaco contro i camper

Vibo Valentia Attualità

Il sindaco di Tropea, Gaetano Vallone, ha stabilito, nella sua prima ordinanza emessa dal giorno del suo insediamento, un divieto di stazionamento per camper e roulotte sul lungomare. “In seguito al dibattito – scrive in una nota l’avvocato Sandro D'Agostino - apertosi dopo la pubblicazione di un mio articolo in merito alla illegittimità della Ordinanza del Sindaco del Comune di Tropea che vietava il parcheggio nel lungomare ai camper, abbiamo provveduto con il gruppo Passione Tropea a depositare una interrogazione che allego alla presente. Quest'ultima, a firma del capogruppo Dr. Adolfo Repice, contiene richiesta di revoca del provvedimento sindacale ed è indirizzata per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo Valentia. In merito alla vicenda – scrive ancora D’Agostino - non posso che dichiarare come "l'Amministrazione comunale ha posto Tropea nel ridicolo agli occhi di una intera categoria di turisti. Se queste sono le premesse con cui intendono governare il paese, il timore manifestato in merito ad un brusco ritorno al passato presto si trasformerà in una triste realtà. Il Sindaco Vallone faccia un bagno di umiltà, revocando l'Ordinanza e restituendo credibilità al paese".

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l'interrogazione a firma di Adolfo Repice e Giuseppe Rodolico del gruppo Passione Tropea indirizzata al Sindaco del Comune di Tropea e, per conoscenza, al Prefetto di Vibo Valentia:

Egr. Sig. Sindaco,

con decreto n. 1 del 13.8.2011 ha vietato, per ragioni di igiene pubblico (non bene specificate) che attenterebbero “niente pò po’ di meno che” “alla pubblica incolumità”, il parcheggio di camper e similari dal Ponte La Grazia sino alla salita di Rocca Nettuno. Il Decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l’ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per l’astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminanti. E’ stato più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di liquami”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

L’Ordinanza che lei ha adottato affronta un problema serio ma in modo illegittimo ed inefficace; potremmo dire in maniera dilettantistica. A tacer del fatto che in località Roccette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane una inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua Ordinanza non viene individuata sul territorio comunale un’area allestita per l’ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l’osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio. Come dovrebbe sapere, con nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. Per favorire la sua conoscenza verranno riportati alcuni stralci. L’emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell’art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione – D.P.R. 445/1992 - circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante – il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 35, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute.

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.

A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. La circostanza che nella sua Ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della Strada confermano l’assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal CDS. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente. La inciviltà manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria, che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è ovviabile intensificando i controlli ed applicando le norme già esistenti. Si consideri, infine, che la palese illegittimità dell’Ordinanza espone il Comune a dover rifondere le spese di giudizio, laddove vengano intraprese azioni legali. Per quanto sopra esposto

Si CHIEDE

La revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011 poiché illegittima e discriminatoria nei confronti dei turisti in camper. Si chiede, altresì, di conoscere se sono state elevate sanzioni per violazione dell’art. 185 co 4 CDS o, in assenza, conoscere in base a quali criteri è stato possibile ricondurre lo scarico di liquami alla presenza di camper. Si chiede, altresì, di conoscere se detto provvedimento debba essere applicato con esclusione di efficacia ai cittadini di Tropea.

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