Passione Tropea: il Tar definisce il giudizio tra il Comune e la società Porto

Vibo Valentia Attualità

"In merito alla Sentenza del TAR Calabria depositata il 24.11.11 che definisce il giudizio tra il comune di Tropea e la società Porto di Tropea SPA, è necessario far capire ai cittadini che la decisione dei giudici amministrativi consegna alla città di Tropea la struttura portuale, strappandola agli interessi privati della SPA Porto di Tropea, che non rientrerà nella gestione della struttura. - Comunica una nota stampa del capogruppo, Adolfo Repice -

I punti essenziali della Sentenza sono i seguenti.

1) Il Tar rileva profili di ambiguità nella vicenda Porto di Tropea. In primo luogo segnala che nel 2001 il Comune di Tropea abbia errato nel qualificare come servizio pubblico locale (di cui, nel 2010, assume la rilevanza economica) le attività di cui trattasi”. Dunque il Tar sottolinea quelle incongruenze che hanno spinto l’amministrazione Comunale di Tropea (guidata da Adolfo Repice) ad interrompere il rapporto con la Società Porto di Tropea. Scrivono i giudici: “La revoca disposta nel caso di specie deve ritenersi legittima. Il Comune … ha adeguatamente e ragionevolmente motivato sulle ragioni di pubblico interesse che inducono l’amministrazione che aveva già disposto l’affidamento a rimeditare in senso inverso il proprio precedente operato”. Quindi il TAR riconosce che la scelta amministrativa di non rinnovare la concessione demaniale è legittima ed è diretta a tutelare il pubblico interesse.

2) Altrettanto legittima è la scelta dell’Ente comunale di cedere le azioni detenute nella società Porto di Tropea.

3) La decisione del Tar consente al Comune di Tropea di bandire una gara d’appalto che sulla base di nuove regole (e del pagamento di un canone adeguato all’Ente) garantisca ai cittadini di godere dei vantaggi di una struttura pubblica. Da ora in poi quindi non sarà più la società Porto di Tropea ad essere avvantaggiata a discapito dei tropeani.

Passiamo ad esaminare in cosa consiste il parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Porto di Tropea SPA.

A parere del Tar Calabria, la nuova disciplina di cui alla legge n. 244 del 2007, obbliga a tener fuori il soggetto pubblico dalle attività di produzione di beni e servizi non necessarie ai fini istituzionali. Giunge, quindi, ad affermare la necessità che la struttura portuale venga gestita da società esterna all’Ente comunale. Tale necessità era già ampiamente prevista da parte dell’amministrazione a guida Repice, che proprio per tale ragione aveva stabilito l’internalizzazione del servizio portuale per un solo anno (cioè per il tempo necessario alla definizione del contenzioso amministrativo instaurato dalla società Porto di Tropea e per predisporre un bando di gara). - Continua la nota - In buona sostanza, il Comune di Tropea ha raggiunto pienamente i propri obiettivi.

La sentenza del Tar dà alla SPA Porto di Tropea la sola possibilità di partecipare ad un futuro bando di gara in cui le condizioni contrattuali, che questa volta saranno oggetto di minuzioso controllo da parte della minoranza, dovranno essere vantaggiose per il Comune. Sarà così impedito che possa accadere di nuovo quanto verificatosi nel 2001, ossia che una struttura costruita interamente con i soldi pubblici sia destinata ad arricchire pochi soggetti privati ai danni della collettività.

Se questa sentenza costituisce una vittoria per la società Porto di Tropea, allora c’è da augurarsi mille di queste sconfitte."


Le opinioni espresse in questa pagina non impegnano in alcun modo la nostra testata rispecchiando esclusivamente il pensiero dell’autore a cui viene rimandata ogni responsabilità per quanto in essa contenuto.