Commissione accesso agli atti da ragione a docente dell’Istituto “L. della Valle” di Cosenza
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, è l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica e integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni e attribuendole nuovi poteri.
Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti a esse equiparati operanti in ambito ultraregionale.
Il procedimento innanzi alla Commissione è gratuito e si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio; le parti possono, infatti, essere udite anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore. La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto, fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che è l’altro organo al quale si può ricorrere avverso il diniego di accesso, con spese per il ricorrente. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Nel merito, il prof. P.S. di Rende, docente di ruolo di educazione musicale, aveva richiesto, anche per l’anno scolastico 2012/13, la riconferma dell’utilizzazione c/o il Liceo Musicale “L. della Valle” di Cosenza, per esservi stato utilizzato negli anni precedenti, nelle classi sperimentali per l’insegnamento musica d’insieme ed interpretazione ed esecuzione e per lo strumento tromba, ai sensi dell’art. 6 bis del contratto sulla mobilità annuale del 23/8/2012; l’ATP di Cosenza aveva escluso il predetto dalle graduatorie ed al suo posto aveva utilizzato altro docente che, nel frattempo, rinunciava all’utilizzazione.
Non essendovi più docenti nella graduatoria provinciale delle utilizzazioni, il posto disponibile veniva conferito a contratto annuale da parte del dirigente scolastico del predetto istituto; da qui la richiesta di accesso atti per conoscere il nominativo, il domicilio, la domanda e tutti gli atti connessi e/o consequenziali posti a base per il conferimento della predetta nomina del docente effettivamente in servizio nel corrente anno che, nel frattempo, era diventato contro interessato, per la notifica del rincorso da presentare al Giudice del Lavoro avverso la mancata conferma del prof. P.S..
Il dirigente scolastico negava il diritto richiesto con la seguente motivazione “ questo istituto deve respingere la Sua richiesta in quanto priva dei diritti di legittimazione. Le utilizzazioni sono procedure a carico dell’Ufficio Scolastico Provinciale che ha emanato il provvedimento di assegnazione degli incarichi in data 8/11/2012 prot. n. 10044/6 ”; la posizione del dirigente rimaneva tale anche dopo ulteriore diffida notificata anche all’USR della Calabria, anch’esso insensibile alla legittima richiesta, da qui il ricorso alla Commissione che, con decisione notificata il 14/4/2013 ha così deciso. Il provvedimento oggetto di impugnativa nega l’accesso adducendo che Le utilizzazioni sono procedure a carico dell’Ufficio scolastico Provinciale che ha emanato il provvedimento di assegnazione in data 8/11/2012. Tale locuzione sembrerebbe voler intendere che il procedimento che ha portato alla formazione dei documenti negati al ricorrente, è di competenza dell’Ufficio scolastico provinciale.
Tale circostanza, tuttavia, è irrilevante ai fini del chiesto e negato accesso, atteso che, in disparte ogni valutazione sulla competenza procedimentale, a venire in rilievo è il fatto che i documenti richiesti siano comunque detenuti dall’amministrazione destinataria della domanda di accesso.
Trattandosi di contratto sottoscritto dall’amministrazione resistente e della documentazione connessa, è chiaro che essa sia nella disponibilità di parte resistente. Pertanto, ritenuto nel caso di specie sussistere un interesse qualificato all’accesso in capo al ricorrente, il ricorso merita di essere accolto. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.”
Il SAB, con il segretario generale prof. Francesco Sola, che ha patrocinato tutto il contenzioso, nello stigmatizzare il comportamento tenuto dal dirigente scolastico con l’aggravante che il diniego sia avvenuto da parte di chi svolge un doppio ruolo di dirigente scolastico e dirigente sindacale di organizzazione sindacale confederale maggiormente rappresentativa che dovrebbe rappresentare gli interessi dei lavoratori, si ritiene soddisfatto della decisione della Commissione che ha autorizzato l’accesso richiesto e che tale pronuncia sia d’esempio anche per coloro che continuano ad ostinarsi nell’applicazione della legge n. 241/90 e successive modifiche sul diritto di accesso ad atti detenuti stabilmente dai medesimi, con richieste ampiamente motivate.