Il Tar Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con la sentenza 631, ha accolto il ricorso presentato da un’impresa del settore giochi e scommesse, difesa dall’avvocato Vincenzo Melara del Foro di Palmi, annullando il provvedimento con cui la Questura aveva negato la licenza per la raccolta delle scommesse senza per spiegare adeguatamente perché il titolare avesse dovuto essere considerato inaffidabile nonostante l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario e la presenza di un amministratore nominato dal Tribunale.
Le ragioni della difesa
L’attività, autorizzata precedentemente e poi bloccata a causa di un’interdittiva antimafia, aveva presentato una nuova istanza dopo l’ammissione al controllo giudiziario.
Tale strumento del codice antimafia prevede appunto la nomina di un amministratore da parte del Tribunale e l’avvio di rigidi controlli su flussi finanziari, personale e contabilità.

Ciononostante, la Questura aveva opposto un rifiuto basandosi su vecchie frequentazioni e rivendicando autonomia di giudizio. Accogliendo le tesi dell’avvocato Vincenzo Melara, però, i giudici amministrativi hanno riscontrato un grave deficit motivazionale, poiché gli elementi contestati erano già stati vagliati dal giudice della prevenzione.
La continuità e la legalità
Come spiegato dal legale Vincenzo Melara, “la tutela della legalità e la possibilità per un’impresa di proseguire un percorso di risanamento devono trovare concreta attuazione nelle decisioni amministrative”.
Il Tar ha ribadito che il diniego immotivato finiva per ostacolare il recupero dell’azienda. Il Ministero dell’Interno e la Questura sono stati condannati al pagamento delle spese legali, e ora l’amministrazione dovrà conformarsi alla sentenza riesaminando l’istanza.






























