Detassazione. Accordo Confindustria Vibo Valentia e Cgil, Cisl, Uil e Ugl
Confindustria Vibo Valentia e CGIL, CISL, UIL e UGL hanno sottoscritto l'Accordo Provinciale che consente di applicare la tassazione agevolata sui compensi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali quali, ad esempio, per lavoro straordinario, festivo e turni.
L’intesa, così come previsto dalla proroga disposta dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 33 comma 12) ed ai sensi della circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.3/E del 14 febbraio 2011, recepisce le disposizioni di tutti i CCNL applicati nelle imprese associate a Confindustria Vibo Valentia. A seguito dell’accordo provinciale sottoscritto da Confindustria Vibo Valentia, le imprese associate potranno applicare l’agevolazione fiscale alle erogazioni economiche così come stabilite dal CCNL riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa.
A titolo esemplificativo, sono detassabili le erogazioni previste dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda relative a lavoro straordinario, supplementare, lavoro domenicale e festivo, lavoro notturno, lavoro a turni entro le misure fissate dal CCNL stesso. Come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 12, della Legge di stabilità 2012, la detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, per essere effettivamente applicabile nel 2012, attende l'emanazione di un DPCM, che individui i parametri di riferimento (plafond massimo detassabile, reddito di accesso).
L’accordo territoriale può trovare applicazione per: i dipendenti delle imprese associate a Confindustria Vibo Valentia anche se occupati in unità/stabilimenti/uffici, ubicati in altre province. Per dare applicazione all’accordo provinciale non sono richiesti ulteriori adempimenti da parte delle aziende, se non la comunicazione ai dipendenti ed alle eventuali Rsu e si applica qualora non esista un accordo sindacale aziendale con analogo contenuto. L’accordo provinciale inoltre, trova applicazione in relazione alle somme erogate successivamente alla sottoscrizione del medesimo ed è cedevole e sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali applicate dall’impresa, nel senso che non si sostituisce alle stesse ma ne riveste un carattere di complementarietà.
L’accordo non ratifica eventuali istituti e/o trattamenti economici previsti individualmente e/o aziendalmente (ad es. maggiorazioni per lavoro straordinario notturno superiori a quelle previste dal CCNL, straordinario forfait e premi di risultato); gli stessi potranno fruire del regime fiscale agevolato solo ove siano erogati in attuazione, o a seguito di conferma/ratifica, da parte della contrattazione collettiva aziendale. A tal fine chiunque fosse interessato ad usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'Intesa può richiedere ai nostri Uffici copia dell'Accordo Provinciale.