Referendum, urne aperte fino alle 23: cosa cambia se passa la Riforma
Urne aperte in tutto il Paese (dalle 7 alle 23) per il referendum confermativo della proposta di Riforma della Carta Costituzionale (LEGGI l’articolo con tutte le informazioni).
Per la cronaca è questa la 22ma volta che gli italiani sono chiamati ad esprimere il loro voto in una consultazione “diretta”, in questo caso - come dicevamo - in un referendum confermativo, cioè per un Sì o un No secco all’approvazione o meno del quesito. Nessun quorum da raggiungere, dunque, per la sua validità: conterà cioè il numero di voti espressi.
UN PO’ DI STORIA
Il primo referendum della storia Repubblicana è stato quello sulla scelta della forma istituzionale dello Stato. Era il 2 giugno del 1946, quasi 25 milioni di italiani si espressero sulla scelta tra la Repubblica e la Monarchia. Il 54,27%, oltre 12,7 milioni, optarono per la prima (contro il 45,73%).
Tra gli altri ed importanti appuntamenti referendari si ricorda quello del 12 e 13 maggio del 1974 relativo al Divorzio: allora vinse il No col 59,26% di preferenze. Seguirono quello del 1978 sull’Ordine pubblico ed il finanziamento ai partiti (anche qui vittoria del No); quello del 1981, con cinque quesiti i importanti, due dei quali sull’aborto (ancora schiacciante vittoria del No); 1985, sull’indennità di contingenza (No); 1987, tra i quesiti quelli sulla responsabilità dei giudici e sulla localizzazione delle centrali nucleari; 1989, conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo; 1990, caccia e pesticidi; 1991, riduzione delle preferenze alla Camera dei Deputati; 1993, vari quesiti tra cui il finanziamento pubblico ai partiti, stupefacenti e sull’elezione del Senato; 1995, italiani chiamati a votare su dodici proposte tra cui la contrattazione sul pubblico impiego, le concessioni televisive e la privatizzazione della Rai; 1997, sette quesiti tra cui Privatizzazione, Caccia, carriera dei magistrati e ordine dei giornalisti; 1999, abolizione del voto di lista al Parlamento; 2000, sette quesiti tra cui i rimborsi elettorali, elezione del Csm, licenziamenti ecc.
Si arriva così al 2001, anche in questo caso per il referendum costituzionale che prevedeva la modifica del Titolo V della seconda parte della Carta, gli italiani dissero No per il 64,21%. E poi: nel 2003, sul reintegro dei lavoratori licenziati illegittimamente e sugli elettrodotti; 2005, quattro quesiti sulla procreazione assistita; 2006, altro referendum costituzionale sulla modifica della parte seconda della Carta (No col 61,29%); 2009, su elezione Parlamento e Senato; 2011, quattro quesiti tra cui quello sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei ministri; infine, il più recente, il 17 aprile scorso, il referendum meglio noto come quello sulle "trivelle".
LA RIFORMA “BOSCHI”
Oggi, invece, si vota sul “bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
Per arrivare al testo della riforma cosiddetta “Boschi” ci sono voluto ben 236 giorni dal via libero definitivo del Parlamento, avvenuto lo scorso 12 aprile, fino alla consultazione odierna. Il testo ha richiesto 5.600 votazioni tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, 4.500 interventi, 83 milioni di emendamenti; 122 le modifiche finali.
COSA CAMBIA SE PASSA IL SÌ
La CAMERA sarà la sola a votare la fiducia e a deliberare, a maggioranza assoluta, lo stato di guerra, così come su amnistia e indulto. Il numero dei deputati resta invariato, 630.
Il SENATO DELLA REPUBBLICA, sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali e dalle Province autonome, altri 5 dal Capo dello Stato. Resteranno in carica per 7 anni. Potrà decidere, in regime di bicameralismo perfetto, insieme alla Camera su circa 20 materie (ad esempio: le leggi di revisione costituzionale e quelle di attuazione delle direttive comunitarie). Per le leggi ordinarie, potrà o dovrà chiedere alla Camera di intervenire. Il Senato non sarà sottoposto a scioglimento ma a rinnovo parziale: la durata del mandato dei senatori-consiglieri, infatti, coinciderà con quella di Regioni o Province autonome da cui sono stati eletti.
95 SENATORI non saranno più eletti durante elezioni ma dai Consigli regionali o dalle Province autonome in conformità alle scelte degli elettori. Rinviando a legge ordinaria la decisione se prevedere o meno un "listino" quando si voterà per le amministrative. Consigli Regionali e province autonome eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti. Dei 95, 21 saranno sindaci.
Anche i nuovi senatori godranno dell'IMMUNITÀ PARLAMENTARE.
COMPETENZE. In capo allo Stato tornano alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile.
CLAUSOLA DI SUPREMAZIA. Su proposta del Governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, “quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”.
VOTO IN DATA CERTA. Al Governo resterà il potere di decretazione d'urgenza, potrà anche chiedere alla Camera di deliberare su disegni di legge ritenuti "essenziali per l'attuazione del programma di governo" entro 70 giorni, prorogabili di altri 15.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Sarà eletto dai 630 parlamentari e dai 100 senatori. Per i primi 3 scrutini occorrono i 2/3 dei componenti; dal quarto si scende ai 3/5; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti.
CORTE COSTITUZIONALE. Cinque giudici li eleggerà il Parlamento (3 la Camera e 2 il Senato).
REFERENDUM. Il quorum si calcolerà sulla la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800 mila elettori.
REFERENDUM PROPOSITIVI. La riforma introduce questo sistema e una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione. Per il Ddl di iniziativa popolare si passano da 50 mila a 150 mila le firme necessarie per presentarlo su iniziativa popolare. I regolamenti della Camera, che dovrebbero venire riformati, indicheranno tempi precisi di esame.
LEGGE ELETTORALE. Si introduce il ricorso preventivo sulle leggi elettorali - cioè prima della loro promulgazione - alla Corte Costituzionale su richiesta di 1/3 dei componenti del Senato o 1/4 dei componenti della Camera entro 10 giorni dall'approvazione della legge. La Corte dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. Se illegittima, la legge non può essere promulgata.
PROVINCE. Dopo la trasformazione, da parte della legge Delrio, diventano Enti di area vasta.
Viene soppresso il CNEL, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro il cui personale sarò assorbito dalla Corte dei Conti.