Humanity, il Tribunale di Crotone conferma: “Non erano tenuti ad obbedire ai libici”

Crotone Cronaca

Il Tribunale di Crotone ha confermato la sospensione del fermo amministrativo (LEGGI) nei confronti dell'imbarcazione Humanity 1 della ong tedesca Sos Humanity, bloccata in porto all'inizio di marzo (LEGGI) dopo aver sbarcato 77 migranti soccorsi al largo delle acque libiche. Quest'oggi il giudice della sezione civile, Antonio Albenzio, ha ribadito i motivi che hanno portato all'annullamento della sospensiva, in attesa dell'udienza nel merito che si svolgerà il prossimo 26 giugno.

"Non può ritenersi che l'attività perpetrata dalla guardia costiera libica sia qualificabile come attività di soccorso per le modalità stesse con cui tale attività è stata esplicata" scrive il giudice. "Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il personale libico fosse armato e che, in occasione di tali attività, avesse altresì esploso colpi di arma da fuoco; parimenti, costituisce circostanza evincibile dalla corrispondenza in atti che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare sul posto le operazioni di recupero dei migranti".

In tale circostanza, dunque, l'imbarcazione della ong era l'unica "ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti", ed al contempo è stato ricordato che "allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e non essendo stata mai ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati".

Sebbene l'avvocatura abbia contestato alla nave umanitaria di inosservanza all'ordine di allontanamento da parte della motovedetta libica, il giudice ha evidenziato che "stante l'insussistenza di una operazione di salvataggio concomitante perpetrata dalla guardia costiera libica, nessun ordine di allontanamento è giustificabile nei confronti dell'unica imbarcazione che ha posto in essere condotte in adempimento del dovere assoluto di soccorso in mare".