Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), con la sentenza n. 546/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Us Acli Catanzaro contro la delibera del Comune di Crotone relativa alla gestione della piscina olimpionica di via Giovanni Paolo II e all’accordo di collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto (Fin).

Accogliendo le eccezioni della difesa comunale, i giudici hanno rilevato il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell’associazione ricorrente, sottolineando come la gestione di un impianto di tale rilievo e lo sviluppo di un centro di alta specializzazione richiedano requisiti tecnici ed esperienziali specifici, propri della Federazione e non ravvisabili in capo all’associazione. La scelta dell’Ente di procedere alla conduzione diretta in cooperazione con la Fin, attraverso un’intesa novennale, punta a garantire stabilità e valorizzazione alla struttura.
La soddisfazione dell’Amministrazione
L’accordo di cogestione ha permesso di avviare nella struttura crotonese un Centro Federale di Alta Specializzazione, trasformando l’impianto in un polo d’eccellenza per le discipline acquatiche a livello regionale e nazionale. L’associazione ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dall’assessore allo Sport, Luca Bossi, il quale ha evidenziato come la pronuncia giudiziaria confermi la bontà di una scelta coraggiosa e di visione strategica volta a offrire nuove e concrete opportunità di crescita per gli atleti, le società sportive e l’intero territorio.


























