Processo “Cumbertazione”: cadono le accuse per Rocco Leva
La VI sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Giovanni Conti e relatore il consigliere Pierluigi Di Stefano, ha depositato la motivazione della sentenza con cui è stata annullata senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria nei confronti del geometra taurianovese Rocco Leva, assistito dall’avvocato Antonino Napoli, ed accusato di associazione a delinquere e di diverse turbative d’asta nell’ambito dell'operazione Cumbertazione.
La Cassazione ha escluso, accogliendo il ricorso di Napoli, i gravi indizi di colpevolezza, ed ha precisato che “l'ordinanza impugnata non offre alcuna seria motivazione sulla responsabilità del ricorrente e, anzi, con la ampia esposizione dei fatti ritenuti a carico e le illogiche valutazioni per poterne trarre argomenti di conferma della tesi di accusa finisce per dimostrare esattamente il contrario, ovvero la totale assenza di concorso del ricorrente rispetto alle condotte delittuose di terzi”.
Dalle intercettazioni telefoniche emergerebbe solamente “l'esistenza di un rapporto di lavoro nell'ambito del quale il geometra Leva, dipendente dello studio di progettazione Pro-gíneer, si occupava unicamente, delegato dal datore di lavoro, di redigere i computi metrici ...”.
L'ordinanza impugnata, ritiene che siano “condivisibili le valutazioni espresse dal gip ... posto che le emergenze indiziarie danno atto dell'illiceità delle condotte poste in essere dal Leva” e, in applicazione di una sorta di presunzione di colpevolezza, che gli elementi acquisiti “non consentono ragionevolmente di ritenere l'odierno ricorrente estraneo al complesso sistema illecito delineato dall'accusa”.
Si afferma che “è significativo il fatto che i progetti fossero presentati da società diverse da quelle del committente”; non si comprende però perché “i progetti per i quali era committente un dato soggetto non potessero, poi, essere utilizzati da altri e, poi, quale sarebbe l'apporto causale di una tale confusione”.
Soprattutto, si ripete: “non è certo una questione che tocca il progettista e, ancor di meno, il suo dipendente rispetto al meccanismo fraudolento; del tutto inconsistente è anche il dato della gestione del personale in modo "promiscuo" tra le società di progettazione. A parte che ciò è una questione che riguarda la anomala gestione da parte Fedele e di Polifroni dei datori di lavoro e non del lavoratore, non ha collegamento con la commissione dei singoli fatti”.
La Cassazione ha poi evidenziato che “all’assenza di elementi per affermare la stessa consapevolezza da parte del ricorrente dello sfruttamento della sua prestazione lavorativa per l’alterazione delle gare, si aggiunge anche il profilo giuridico che, pur se fosse fondata la tesi di accusa sotto l'aspetto della consapevole partecipazione ai fatti come indicato nei capi di imputazione, non sarebbe integrata una condotta di concorso rilevante ex art. 110 cod. penale”.
“È certamente necessario – continua la Cassazione - applicare punibilità in quanto è pacificamente escluso, per come formulate le stesse imputazioni, che al ricorrente sia contestato il compimento dell’azione tipica della turbativa d'asta”.
La Corte Suprema ha, pertanto, concluso disponendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di custodia cautelare sul presupposto che “una volta esclusa che la condotta materiale integri un concorso materiale nel reato, diviene del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente sapesse o non sapesse dell'attività illecita in corso, potendo, nel primo caso, tutt'al più parlarsi di una condotta di "connivenza" del tutto irrilevante ai fini della responsabilità penale”.
“La completa esposizione degli elementi a carico nel provvedimento impugnato ed in quello del gip, che riprendevano gli atti degli inquirenti – aggiungono i giudici - non consente di ritenere alcuna possibilità di giungere alla affermazione di responsabilità essendo questa esclusa dalla stessa prospettazione dell'accusa. Né, ovviamente, una volta smentita la tesi di accusa nel senso che quanto contestato non può integrare concorso nel reato, il rinvio può disporsi per una eventuale nuova e diversa formulazione dell'accusa. L'annullamento va, per queste ragioni, disposto senza rinvio”.
L’Avvocato Antonino Napoli, in seguito alla lettura delle motivazioni della sentenza della Cassazione, ha espresso compiacimento per l’integrale accoglimento della sua tesi difensiva che ha dimostrato, con l’annullamento senza rinvio, l’estraneità del geometra Rocco Leva alle condotte illecite che la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria gli ha contestato.