Delibera impianti sportivi, Costantino: “Akrea è autorizzata a garantirne l’efficacia”
L’affidamento in house del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali ad Akrea, non crea nocumento al percorso amministrativo l'aggiornamento dello Statuto della stessa società.
A precisare la questione è il Commissario Straordinario Tiziana Costantino che spiega nello specifico: “l’atto di indirizzo avente ad oggetto l'affidamento in house del servizio di gestione degli impianti sportivi, risponde ai criteri stabiliti dall'attuale Statuto che prevede, in capo ad Akrea, all'art. 4 “l'organizzazione e gestione di servizi pubblici di interesse generale, nonchè la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi’.
“Lo stesso articolo prevede tra l'altro per Akrea “...- cita ancora la nota - la gestione di dotazioni patrimoniali degli Enti Locali soci secondo specifiche previsioni di legge. Per cui la delibera provvede ad una razionalizzazione ed ottimizzazione di tutti gli impianti sportivi cittadini nel segno dell'efficacia, economicità, efficienza e trasparenza assicurando, nel contempo, la salvaguardia dei livelli occupazionali”.
Ancora viene specificato come “l'elencazione nello Statuto di attività a cura di Akrea è fatta a titolo meramente esemplificativo e, dunque, lascia discrezionalità all'Amministrazione nella scelta di affidamenti di ulteriori servizi di interesse generale. Per quanto attiene all'esternalizzazione dell'attività di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, questa risponde ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione come sopra specificato, finalizzata agli interessi collettivi. In realtà l'affidamento ad una società in house corrisponde a criteri di efficienza ed economicità, oltre che trasparenza ed è fondamentale per valorizzare le potenzialità dell'Ente strumentale”.
Il Comune di Crotone - che nella persona del dirigente del Settore II del Comune di Crotone, Mariateresa Timpano, il 19 gennaio scorso aveva emesso un provvedimento di sfratto nei confronti del Comitato Momenti di Gloria ed annullato secondariamente dal ricorso avanzato dai componenti del direttivo al Tar della Calabria - prende atto di tale decisione nei riguardi del contenzioso sollevato dal Consorzio Sportivo “Momenti di Gloria” rispetto alla gestione del PalaMilone.
Prende atto, altresì, che nella medesima sentenza, è specificato che la nota prot. 45574 del 27 settembre 2012 “non è stata mai revocata o annullata né è mai stato adottato un provvedimento di decadenza”. Infine prende atto dell'inciso “in disparte della sua legittimità”. Si riserva infine ogni ulteriore valutazione.